COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PISTUNINA di Messina – (avverso squalifica calciatore Supino L. fino al 30.06.2006 – GARA STUNINAS/PIERO MANCUSO dell’ 8.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 146/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PISTUNINA di Messina – (avverso squalifica calciatore Supino L. fino al 30.06.2006 – GARA STUNINAS/PIERO MANCUSO dell’ 8.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 146/A L’appellante chiede riduzione della squalifica assunta in primo grado sostenendo, che il calciatore ha certamente protestato ma non ha certamente inveito ne colpito; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti a norma di regolamento; Emerge tuttavia dal fatto addebitato al calciatore Supino che l’arbitro non ha subito alcun apprezzabile danno fisico, così come evidenziato anche dal Giudice Sportivo di primo grado in sede di riesame circa la ripetizione della gara; La sanzione, confermato l’addebito, può essere determinata come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: di determinare a tutto il 31.12.2005 la sanzione a carico del calciatore Supino Lucio; senza addebito di tassa reclamo.
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