COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VIRTUS CATANIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Scrivano Epifanio Massimo per cinque gare ed ammenda Euro 350,00 – GARA RAMACCA/VIRTUS CATANIA del 16.01.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – Proc. n. 148/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VIRTUS CATANIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Scrivano Epifanio Massimo per cinque gare ed ammenda Euro 350,00 – GARA RAMACCA/VIRTUS CATANIA del 16.01.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C”) – Proc. n. 148/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni descritte in epigrafe perchè per quanto riguarda il calciatore trattasi di azione di gioco mentre per l’ammenda poichè si giocava a Ramacca la squadra appellante sostiene di non avere sostenitori al seguito chiedendone la riduzione della squalifica e l’annullamento dell’ammenda. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: la rubricazione in merito all’ammenda non è puntuale (in quanto l’arbitro è stato strattonato per un braccio da un sostenitore del Ramacca) e anche gli sputi all’assistente arbitro sono stati indirizzati allo stesso dai sostenitori del Ramacca; dal referto dell’assistente dell’arbitro emerge che la pietra è stata indirizzata allo stesso da un sostenitore della Virtus Catania (vedi rapporto A.A.); Ritenuto quanto sopra questa Decidente ritiene di commisurare le sanzioni come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Scrivano Epifanio Massimo per quattro gare e determina l’ammenda in Euro 150,00, senza addebito di tassa non versata.
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