COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO RAGUSA (RG) – (avverso squalifica calciatore Occhipinti Carmelo fino al 31.10.2005 – GARA ATLETICO RAGUSA/DONNALUCATA del 15.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 150/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO RAGUSA (RG) – (avverso squalifica calciatore Occhipinti Carmelo fino al 31.10.2005 – GARA ATLETICO RAGUSA/DONNALUCATA del 15.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 150/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede di rivedere i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo comminando una squalifica adeguata e congrua all’episodio accaduto poichè, secondo la tesi difensiva, nulla è accaduto. Se la squalifica viene ritenuta eccessiva se il fatto non è accaduto quale responsabilità deve essere ascritta al calciatore? La Commissione Disciplinare letti gli atti e ritenuto che i fatti descritti nel referto dell’arbitro sono chiari e non si prestano ad alcuna censura e si tratta di atto di violenza nei confronti dell’avversario con conseguenze di particolare danno fisico, ma la sanzione può essere contenuta in quanto descritto in dispositivo, con la statuizione di diffida a carico del calciatore interessato; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica del calciatore Occhipinti Carmelo (A.S. Atletico Ragusa) fino al 30.6.2005; senza addebito di tassa non versata.
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