COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Tropea Antonio per 5 gare; GARA ATLETICO MASCALUCIA/AQUILA CALTAGIRONE del 22.1.2205 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 – C.U. n° 26/C5 del 26.1.2005) – Proc. n° 153/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Tropea Antonio per 5 gare; GARA ATLETICO MASCALUCIA/AQUILA CALTAGIRONE del 22.1.2205 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 – C.U. n° 26/C5 del 26.1.2005) – Proc. n° 153/A – L’arbitro della gara a margine espelleva al 1° del 2ndo tempo il calciatore Tropea Antonio, perché rientrando negli spogliatoi lo stesso manteneva comportamento aggressivo ed offensivo nei confronti dello stesso. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale, provvedimento riportato sul C.U. n° 26/C5 del 26.1.2005 infliggeva al calciatore la squalifica per 5 gare; Avverso tale decisione ha presentato l’appello la Società A.S.D. Mascalcia sostenendo che fra il calciatore e l’arbitro vi fu solamente un diverbio e, pertanto, chiede una riduzione della squalifica; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: Dalla lettura del rapporto di gara emerge un evidente atteggiamento aggressivo ed offensivo nei riguardi del direttore di gara. Trattandosi però di comportamento che non ha causato conseguenze di qualsiasi natura a carico dell’arbitro, questo Organo Decidente ritiene di riformare il provvedimento come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere al calciatore Tropea Antonio la squalifica per 4 gare; per l’effetto non addebitare la tassa reclamo alla Società A.S.D. Atletico Mascalcia.
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