COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIAZZA ARMERINA CALCIO (EN) – (avverso squalifica calciatore Arancio Valentino per 5 gare – GARA PIAZZA ARMERINA/CASTELTERMINI del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 48 del 19.1.2005) – Proc. n° 155/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 2/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PIAZZA ARMERINA CALCIO (EN) – (avverso squalifica calciatore Arancio Valentino per 5 gare – GARA PIAZZA ARMERINA/CASTELTERMINI del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” – C.U. n° 48 del 19.1.2005) – Proc. n° 155/A – Letto l’appello ritualmente proposto dall’A.S. Piazza Armerina Calcio, con il quale si duole della eccessività della sanzione inflitta al tesserato in oggetto, reo, a suo dire, solo di contegno “irriguardoso”. E non di altro; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva che la condotta antiregolamentare si appalesa provata alla luce di quanto refertato da direttore di gara. Ma proprio la mancanza di indicazione da parte dell’arbitro circa le conseguenze e/o reiterazione di tale comportamento, induce questa Decidente a contenere la sanzione in più ridotta misura; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del proposto appello, di squalificare il calciatore Arancio Valentino per 3 gare;
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