COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI S.AGATA (ME) – (per posizione irregolare calciatori juniores in campo – GARA DUILIA 81/CITTA’ DI S.AGATA del 15.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 167/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI S.AGATA (ME) – (per posizione irregolare calciatori juniores in campo – GARA DUILIA 81/CITTA’ DI S.AGATA del 15.01.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 167/A La reclamante evidenzia che all’esito di una prima sostituzione la Società Duilia 81 si è trovata con un numero di Juniores inferiore a quello prescritto e chiede perciò gara vinta a norma di regolamento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: la competenza in merito alle domande proposte dalla reclamante è devoluta alla giustizia sportiva di primo grado, come è ben noto alla Società Città di S.Agata, che precisa di non avervi provveduto essendo il Presidente fuori sede; E’ allora evidente l’improcedibilità del gravame, con preclusione dell’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare improcedibile il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata Euro 130,00.
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