COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (avverso squalifica calciatore Marinello Giuseppe fino al 6.11.2009 – GARA GIARDINI NAXOS/GIOVANIO ZAFFERANA del 7.11.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 34 del 24.11.2004) – Proc. n° 57/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (avverso squalifica calciatore Marinello Giuseppe fino al 6.11.2009 – GARA GIARDINI NAXOS/GIOVANIO ZAFFERANA del 7.11.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. n° 34 del 24.11.2004) – Proc. n° 57/A – La C.A.F., rilevando una irregolarità procedurale nella trattazione del gravame da parte di questa Commissione Disciplinare, ha rinviato gli atti, ai sensi dell’art. 33 comma 5) del C.G.S., per un nuovo esame di merito; conseguentemente, questa Decidente, riesaminato il caso, ha provveduto alla convocazione delle parti all’udienza di riesame e decisionale del 1° Febbraio 2005. Presentatisi e il calciatore interessato e il rappresentante la Società di appartenenza, gli stessi in udienza, hanno ribadito ed insistito sui motivi di appello a suo tempo prodotto; Nessuna nuova domanda né prospettazione di nuova circostanza o fatti innovativi sono state avanzate; Va riannotato e puntualizzato ancora volta che la condotta posta in essere dal calciatore Marinello Giuseppe è senz’altro rubricabile come consumato atto di violenza in danno dell’arbitro; l’invocata involontarietà va disattesa in quanto la concreta volontà del Marinello di colpire il direttore di gara (violenta testata allo zigomo) emerge, senza dubbiosità alcuna, dagli atti ufficiali di gara, pertanto va statuita a suo carico la consequenziale responsabilità; Sul reiterato contegno aggressivo tenuto dal Marinello va tenuto conto in proposito l’intervento fattivo di alcuni compagni di squadra; Alla luce di quanto sopra prospettato, questa Decidente reputa di determinare l’impugnato provvedimento nei termini come specificato in dispositivo; Pertanto; DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Marinello (Giardini Naxos) fino al 31.12.2008; per l’effetto non si procede all’addebito di tassa.
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