COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso ammenda di Euro 1000,00 GARA SANCATALDESE/LICATA del 16.01.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 48 del 19.01.2005) – Proc. n. 157/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SANCATALDESE CALCIO (CL) – (avverso ammenda di Euro 1000,00 GARA SANCATALDESE/LICATA del 16.01.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. n. 48 del 19.01.2005) – Proc. n. 157/A Il Giudice Sportivo Regionale del Comitato con provvedimento riportato sul C.U. n. 48 del 19.01.2005 statuiva l’ammenda di Euro 1000,00 (mille) nei confronti della Società A.S. Sancataldese Calcio per avere propri sostenitori, dato luogo ad una rissa con sostenitori locali; per reiterate manifestazioni di intemperenza nei confronti di tesserati avversari e di un A.A., nonchè per avere ritardato l’uscita dall’impianto dell’automezzo sul quale viaggiavano i componenti della Società avversaria. Avverso tale sanzione ha presentato rituale appello la Società Sancataldese la quale, pur riconoscendo, il comportamento poco corretto dei propri sostenitori, caduti nella trappola della provocazione, ritiene eccessiva tale ammenda e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: non vi è dubbio alcuno che entrambe le tifoserie si sono rese responsabili di comportamenti poco sportivi e contrari ai precetti regolamentari. Va annotato in proposito che a carico della Società ricorrente va posta anche la reiterata manifestazione dei propri sostenitori in danno della Società avversaria a fine gara. Reputa pertanto questa decidente di poter riformare l’impugnata delibera, nella misura però che la specifica considerazione sopra riportata induce all’attribuizione di maggiore responsabilità. Ciò posto DELIBERA: di determinare in Euro 800,00 (ottocento) l’ammenda a carico della Società A.S. Sancataldese Calcio; senza addebito di tassa.
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