COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 (TP) – (avverso squalifica per tre gare al calciatore Demma Dario ed ammenda di Euro 70,00 – GARA BOSCO 70/CITTA’ DI TERRASINI del 23.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 50 del 26.01.2005) – Proc. n. 161/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 (TP) – (avverso squalifica per tre gare al calciatore Demma Dario ed ammenda di Euro 70,00 – GARA BOSCO 70/CITTA’ DI TERRASINI del 23.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 50 del 26.01.2005) – Proc. n. 161/A L’arbitro della gara a margine, al 42’ del secondo tempo , espelleva il calciatore Demma Dario della Società Bosco 1970, con la seguente motivazione: a giuoco fermo colpiva con un violento calcio alla schiena un avversario, procurandogli un malessere temporaneo. Il Giudice Sportivo Regionale del Comitato con nota riportata sul C.U. n. 50 del 26.01.2005, squalificava per 3 gare il suddetto con la declaratoria “per grave atto di violenza nei confronti di una calciatore avversario”. Avverso tale decisione ha presentato rituale appello la Società Bosco 1970, definendo “gesto istintivo, dopo una provocazione”, la condotta tenuta dal proprio tesserato. Pertanto chiede la riduzione della squalifica e la revoca dell’ammenda di Euro 70,00 comminata in primo grado per avere propri sostenitori tenuto contegno minaccioso nei confronti di calciatori avversari, dopo essersi indebitamente introdottosi all’interno del terreno di giuoco. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: dalla lettura del rapporto di gara emerge incontrovertibile il grave atto di violenza perpetrato dal Demma e giustamente rubricato come tale e pertanto l’afflizione non merita alcuna riforma; per quanto attiene l’ammenda di Euro 70,00, preliminarmente si ricorda che la stessa, ai sensi dell’art. 41 comma 3 lettera d) del C.G.S., non è impugnabile, e in ogni caso si annota che è stata legittimamente assunta a carico della Società ricorrente alla luce di quanto riportato nel proprio rapporto da parte del Commissario di Campo; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata pari ad Euro 130,00.
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