COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare ATLETICO CATENANUOVA (EN) – (avverso squalifica calciatore Fiorenza Giuseppe per 8 gare – GARA ARIETE/ATLETICO CATENANUOVA del 23.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G” – C.U. n° 50 del 26.1.2005) – Proc. n°163/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare ATLETICO CATENANUOVA (EN) – (avverso squalifica calciatore Fiorenza Giuseppe per 8 gare – GARA ARIETE/ATLETICO CATENANUOVA del 23.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”G” - C.U. n° 50 del 26.1.2005) – Proc. n°163/A – Il Giudice Sportivo Regionale del Comitato con nota pubblicata sul C.U. n° 50 del 26.1.2005 ha squalificato per 8 gare il calciatore Fiorenza Giuseppe della Società Atletico Catenanuova con la seguente declaratoria: “per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro; nonché per contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso, dopo l’espulsione”. Avverso tale decisione ha presentato reclamo, nei modi e nei termini, la Società Atletico Catenanuova. Eccepisce la ricorrente che la sanzione inflitta al proprio tesserato in prime cure è estremamente eccessiva rispetto ai fatti accaduti. Assumendosi la responsabilità oggettiva dei fatti accaduti, sostiene l’appellante che la condotta tenuta dal proprio calciatore fu particolarmente scorretta ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro e non minacciosa ed aggressiva. Chiede, quindi, una congrua riduzione dell’afflizione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva: Dall’esame del rapporto di gara risulta descritto in modo chiaro ed inequivocabile il contegno minaccioso, aggressivo ed offensivo del calciatore sanzionato che cercò di avvicinarsi minacciosamente all’arbitro non riuscendovi per il pronto intervento di altri tesserati. Questa condotta, che va censurata, perché grave nei confronti dell’arbitro, non ha però causato alcun danno fisico allo stesso e, pertanto, va riformata come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Fiorenza Giuseppe per 6 gare; per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla Società Atletico Catenanuova.
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