COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. CAMPOBELLO di Licata (AG) – (avverso inibizione dirigente Caizza Sebastiano fino al 31.12.2005 – GARA CALCIO CANICATTI’/CAMPOBELLO del 23.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 50 del 26.1.2005) – Proc. n° 164/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. CAMPOBELLO di Licata (AG) – (avverso inibizione dirigente Caizza Sebastiano fino al 31.12.2005 – GARA CALCIO CANICATTI’/CAMPOBELLO del 23.1.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 50 del 26.1.2005) – Proc. n° 164/A – Con appello ritualmente proposto, la società ricorrente chiede una congrua riduzione della squalifica sostenendo la non rispondenza di quanto sostenuto nel rapporto arbitrale rispetto alla reale condotta tenuta dal loro dirigente; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le argomentazioni contenute nel gravame non meritano accoglimento, perché appaiono inconducenti, sia in punto di fatto, che di diritto. Le stesse, infatti, lungi da rappresentare delle circostanze oggettive con le quali confutare quanto deciso dal primo Giudice, si limitano a sminuire l’operato dell’arbitro e la sua professionalità; Pertanto, in assenza di elementi obiettivi da cui desumere una diversa prospettazione dei fatti, quanto contenuto nel rapporto arbitrale non può essere messo in discussione; La condotta del Dirigente Caizza appare sicuramente grave e censurabile per i ripetuti atteggiamenti aggressivi e minacciosi dallo stesso tenuti nei confronti dell’arbitro, durante la gara ed anche alla fine della partita; Sicchè, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata ai fatti come verificatisi; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il ricorso come sopra proposto, con addebito di tassa non versata Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it