COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 – GARA GIARIDNI NAXOS/REAL S.VENERINA del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 52 del 2.2.2005) Proc. n° 169/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 9/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 – GARA GIARIDNI NAXOS/REAL S.VENERINA del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 52 del 2.2.2005) Proc. n° 169/A – Con appello ritualmente proposto l’odierno appellante chiede l’annullamento della decisione del Giudice di primo grado, ravvisando, a suo parere, i presupposti della ripetizione della gara; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Dalla lettura del referto e dell’allegato arbitrale emerge chiaramente che l’iter logico seguito dal Giudice di Primo grado, trae presupposto dall’intervento in campo di tutti i componenti di entrambe le panchine; Il direttore di gara evidenzia, a tal proposito, di non avere avuto “la possibilità di prendere “alcun provvedimento disciplinare” e dà riscontro di quanto avvenuto successivamente, fino al “consumarsi della rissa”; Tuttavia, questa Decidente osserva che i fatti deprecabili nella loro natura e per come si sono estrinsecati non permettono l’accoglimento del presente appello, tenuto conto dei tempi e del risultato a quel momento acquisito in campo; Va, però, considerato di tenere in debito conto anche la responsabilità ed il ruolo da porre a carico della Società S.Venerina nei confronti della quale va inflitta debita sanzione; Così osservando; DELIBERA: di respingere l’appello proposto dalla A.S.D. Giardini Naxos; di infliggere alla Società S.Venerina l’ammenda di Euro 1.000,00 per i motivi in narrativa esposti e per l’effetto si addebita la tassa, non versata, pari ad Euro 130,00.
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