COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CASTELLANESE (PA) – (per posizione irregolare calciatore – GARA CASTELLANESE/SERRADIFALCO del 5.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 171/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CASTELLANESE (PA) – (per posizione irregolare calciatore – GARA CASTELLANESE/SERRADIFALCO del 5.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 171/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Zaccaria Vincenzo nato il 14.05.1967 schierato dalla Società Serradifalco nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Zaccaria Vincenzo nato il 14.05.1967 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n. 48 del 19.01.2005 era stata resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per una gara “per recidività in ammonizioni”; Detta sanzione doveva essere scontata nella prima gara ufficiale dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo – cioè il 23.01.2005 in occasione della gara Castellanese/Serradifalco, che veniva sospesa per nebbia, per cui la sanzione disciplinare medesima non poteva considerarsi scontata. Tale obbligo doveva essere assolto nella gara successiva (Serradifalco/Riesi del 30.01.2005) ma il calciatore vi prendeva parte. Considerato quanto fin qui esposto il calciatore Zaccaria Vincenzo non poteva prendere parte, ripetesi, alla gara in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Serradifalco la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Morreale Salvatore, la sanzione dell’inibizione fino al 27.02.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Zaccaria Vincenzo nato il 14.05.1967 una ulteriore giornata di squalifica.
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