COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI – (avverso inibizione dirigente Sottile Antonino – GARA CIAPPAZZI/CITTA’ DI S.AGATA DI MILITELLO del 29.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 176/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI – (avverso inibizione dirigente Sottile Antonino – GARA CIAPPAZZI/CITTA’ DI S.AGATA DI MILITELLO del 29.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 176/A – La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva la mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo del presente giudizio, vizio formale che ne determina l’inammissibilità, precludendo l’esame nel merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Ciappazzi; con addebito della tassa no versata.
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