COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. AQUILE CASTELDACCIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Cosimo Di Salvo fino all’8.1.2009 – GARA AQULE CASTELDACCIA/REAL BAGHERIA dell’8.1.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “D”) – Proc. n° 26/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. AQUILE CASTELDACCIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Cosimo Di Salvo fino all’8.1.2009 – GARA AQULE CASTELDACCIA/REAL BAGHERIA dell’8.1.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “D”) – Proc. n° 26/B –
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente la quale ritiene che la squalifica è ritenuta eccessiva e ne chiede la riduzione in quanto i fatti segnalati dal referto di gara non corrisponderebbero ai reali fatti accaduti sul terreno di giuoco;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto di gara, ritenuto che la statuizione della responsabilità va confermata, osserva:
La condotta offensiva e violenta posta in essere dal calciatore indicato in epigrafe è particolarmente grave e va adeguatamente sanzionata;
Tuttavia, non è dato rilevare conseguenze particolari subite dall’arbitro non riferite dallo stesso sul proprio rapporto e pertanto si ritiene che non si sono verificate;
Pertanto, questa Decidente ritiene di contenerla in quella annotata in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Cosimo Di Salvo (S.S. Aquile Casteldaccia) fino all’8.1.2007, senza addebito di tassa non versata.
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