COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA (avverso delibera G.S. – Comitato Provinciale di Catania – GARA S.ANASTASIA/ATLETICO BIANCAVILLA del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. CATANIA) – Proc. n° 32/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA (avverso delibera G.S. – Comitato Provinciale di Catania – GARA S.ANASTASIA/ATLETICO BIANCAVILLA del 16.1.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. CATANIA) – Proc. n° 32/B –
La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che al reclamo come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla Società controparte (art. 42 n° 6 C.G.S.) , tra l’altro, invio non effettuato;
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto,
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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