COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: 1) Fincantieri Calcio (PA) e calciatore Mercadante Manfredi; 2) Sporting Club Acicastello e calciatore Cassone Giovanni; 3) Termitana A.D. e calciatore Filingeri Giacomo – per violazione art. 40, punto 4) N.O.I.F. – Proc. n° 158/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico: 1) Fincantieri Calcio (PA) e calciatore Mercadante Manfredi; 2) Sporting Club Acicastello e calciatore Cassone Giovanni; 3) Termitana A.D. e calciatore Filingeri Giacomo - per violazione art. 40, punto 4) N.O.I.F. – Proc. n° 158/A –
Con singole note, datate 25.1.2005 la Presidenza del Comitato Regionale Sicilia, ha deferito le società e i rispettivi calciatori interessati di cui in epigrafe, per avere prodotto e sottoscritto richiesta di tesseramento sebbene i relativi calciatori risultavano già tesserati con altre Società. In merito l’ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sicilia ha tempestivamente notificato, in data 17/18.1.2005, alle Società interessate la reiezione delle richieste di tesseramento avanzata;
Osservato la legittima proposizione dei singoli deferimenti fondati su dati certi documentali e che, pertanto, non abbisognano di ulteriore attività accertativa; visti l’art. 40 N.O.I.F.; gli artt. 13 e 14 C.G.S.
DELIBERA:
di infliggere alle Società Fincantieri Calcio, Sporting Club Acicastello e Termitana A.D. l’ammenda di Euro 500,00;
di infliggere ai calciatori: Mercadante Manfredi (U.S. Prizzi); Filangeri Giacomo (Città di Bagheria); Cassone Giovanni (Libertas Catania Nuova) la squalifica a tutti gli effetti fino al 12 marzo 2005.
La presente delibera va notificata alle parti interessate.
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