COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare VIZZINI NUOVA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA – (avverso ammenda con diffida di Euro 52,00 e squalifica al calciatore Dorata Santo per 3 gare – GARA VIZZINI/MAZZARELLI del 30.1.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI RAGUSA – C.U. n. 25 del 2.2.2005 pubblicato il 3.2.2005) – Proc. n° 39/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare VIZZINI NUOVA ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA – (avverso ammenda con diffida di Euro 52,00 e squalifica al calciatore Dorata Santo per 3 gare – GARA VIZZINI/MAZZARELLI del 30.1.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI RAGUSA – C.U. n. 25 del 2.2.2005 pubblicato il 3.2.2005) – Proc. n° 39/B – L’arbitro della gara a margine indicata disputata nell’ambito del campionato di terza categoria, riportava nel proprio referto di avere trovato a fine gara sei o sette persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi le quali assumevano nei suoi confronti atteggiamento offensivo. Riferiva inoltre di avere espulso al 43’ del secondo tempo il calciatore Dorata Santo della Società Vizzini per condotta violenta nei confronti di avversario e che lo stesso alla esibizione del cartellino rosso tentava minacciosamente di avvicinarlo, ma veniva trattenuto e di forza accompagnato negli spogliatoi da compagni e dirigenti; Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ragusa con delibera pubblicata sul C.U. n° 25 del 2.2.2005, infliggeva alla Società Vizzini l’ammenda con diffida di Euro 52,00 “per avere consentito, a fine gara, a persone estranee di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi che inveivano contro l’arbitro” e la squalifica per tre gare al calciatore Dorata Santo perchè dopo essere stato espulso tentava di aggredire l’arbitro; Avverso i suddetti provvedimenti disciplinari ha presentato rituale appello la Società Vizzini. La ricorrente sostiene che nessuna delle persone presenti nello spazio antistante gli spogliatoi ha assunto atteggiamenti ostili o minacciosi nei confronti dell’arbitro, suffragando tale affermazione con una dichiarazione scritta ed ufficiale del Comando di Polizia Municipale della città di Vizzini; Riconosce che il proprio calciatore Dorata Santo ha inveito contro l’arbitro, ma in modo esclusivamente verbale e solo dopo essere uscito dal recinto di giuoco; Ritiene, pertanto, esagerate le sanzioni disciplinari comminate e chiede la revoca della diffida del campo e la relativa ammenda, nonché la riduzione della squalifica del proprio calciatore; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: Dall’esame del referto arbitrale emerge una descrizione chiara, precisa ed univoca dei fatti accaduti. Gli atti ufficiali, come è noto, costituiscono la fonte probatoria essenziale sulla verità dei fatti accaduti in campo e percepita dall’arbitro. Peraltro, non può avere ingresso, in questa sede, il tentativo di sostituire, a quella ufficiale, un’interessata versione di parte, quando quest’ultima, come nel caso in specie, non ha riscontro obiettivo nei documenti ufficiali. Si appalesa, comunque, da parte dei sostenitori abusivamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, un mero atteggiamento offensivo, tale da non pregiudicare la sicurezza dell’arbitro e che induce questo organo giudicante a riformare il provvedimento come in dispositivo riportato; P.Q.M. DELIBERA: di confermare ogni provvedimento a carico della Società ricorrente, con esclusione solo della diffida statuita in primo esame; per l’effetto di non addebitare la tassa alla Società Vizzini.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it