COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CALATAVUTURO (PA) – (avverso squalifica Muscarella Giovanni fino al 13.2.2010 – GARA ATLETICO CALTAVUTURO/NUOVA SCILLATO del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – C.U. n° 24 del 17.2.2005) – Proc. n° 41/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. CALATAVUTURO (PA) – (avverso squalifica Muscarella Giovanni fino al 13.2.2010 – GARA ATLETICO CALTAVUTURO/NUOVA SCILLATO del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – C.U. n° 24 del 17.2.2005) – Proc. n° 41/B
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante propone gravame avverso la decisione in epigrafe indicata;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
Nessun dubbio presentano gli atti ufficiali che appaiono lineari e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione.
La condotta posta in essere dal Muscarello è senz’altro grave e reiterata dopo il provvedimento di espulsione ai danni del direttore di gara e pertanto questa Decidente ne condivide la rubricazione ed il provvedimento sanzionatorio sancito dal Giudice di primo esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto per le motivazioni sopra indicate;
di addebitare la tassa di Euro 130,00 non versata, alla Società A.S. Atletico Caltavuturo;
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