COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Rinascita Leonzio e calciatore Zacco Roberto – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 134/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Rinascita Leonzio e calciatore Zacco Roberto – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 134/A Con nota dell’11.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito quanti in oggetto per avere “il calciatore… tentato di prendere parte alla gara S.Pio X/Rinascita Leonzio dell’11.12.2004, con un tesserino alterato del calciatore Di Mari Filadelfo. Questo poiché il calciatore Zacco risultava squalificato per 8 gare, come da C.U. n° 32 del 17.11.2004. Nella stessa gara identico tentativo di giocare sotto falso nome, infatti, sotto il nome di Siracusa Patrizio ha tentato di partecipare altro calciatore non meglio identificato”; Attesi i superiori fatti, la Società A.S.D. Rinascita Leonzio è stata ritenuta, dal Comitato “responsabile di falso”, in concorso con il calciatore Zacco Roberto e con altri non identificabili e quindi rinviati al giudizio innanzi questa Decidente. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 1.2.2005, celebratasi nella contumacia dei deferiti, osserva che il deferimento come sopra si appalesa fondato per le seguenti ragioni: il tesserino di riconoscimento a nome di Di Mari Filadelfo con matricola n° 3127116, presentato al direttore della gara in premessa e da questi trattenuto per sospetta falsità ed allegato agli atti del giudizio reca una fotografia ritraente il volto del calciatore Zacco Roberto; Tale fatto risulta incontrovertibilmente provato, atteso che il calciatore il cui volto è riprodotto nel tesserino predetto, risulta essere censito fotograficamente agli atti del Comitato sotto il nome di Zacco Roberto, in atto squalificato per otto gare, giusto C.U. n° 32 del 17.11.2004. Parimenti, l’atteggiamento del dirigente accompagnatore della Società deferita, descritta dal direttore di gara nel proprio referto, consistito nell’avere rifiutato di consegnare l’altro tesserino, apparentemente a nome di Siracusano Patrizio pure sospettato di manomissione, fuga ogni dubbio circa la consapevolezza del tentativo di illecito da parte della Società; Tanto basta, seconda questa Decidente per giungere alla emissione di un verdetto di colpevolezza; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, di infliggere alla Società A.S.D. Rinascita Leonzio l’ammenda di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento euro); di squalificare il calciatore Zacco Roberto a tutto il 30.6.2005; Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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