COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S.C.G. Aurora e suo Presidente Sig. Arena Nicolò e G.S. Folgore 2000 e suo Presidente Sig. Indelicato Giuseppe – per violazione art. 1 e 2, comma 4 C.G.S. in riferimento agli artt. 31, comma 3, e 96 delle N.O.I.F. – Proc. n° 85/A-bis
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società A.S.C.G. Aurora e suo Presidente Sig. Arena Nicolò e G.S. Folgore 2000 e suo Presidente Sig. Indelicato Giuseppe – per violazione art. 1 e 2, comma 4 C.G.S. in riferimento agli artt. 31, comma 3, e 96 delle N.O.I.F. – Proc. n° 85/A-bis
Nell’ambito di un procedimento istauratosi tra le odierne parti innanzi la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., conclusosi con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 3/D del 29.7.2004, quella Decidente ha deferito i soggetti giuridici e fisici indicati in epigrafe al giudizio di questa Commissione Disciplinare, avendoli ritenuti responsabili della violazione degli artt. 31, c.3, e 96 delle N.O.I.F.
Infatti nel corso di quel giudizio emergeva una “scrittura privata” datata 21.5.2002 avente oggetto la “cessione” dei giovani calciatori Lombardo e Critti;
Osservava al riguardo quella Decidente che “tale scrittura privata” pacificamente è nulla ed inefficace ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, c.5 e 96 delle N.O.I.F., anche perché oggettivamente elusiva dell’istituto del premio di preparazione (giammai potendo configurarsi la cessione di un giovane calciatore titolare di tesseramento annuale o biennale) comporta il deferimento delle Società e dei suoi legali rappresentanti alla competente Commissione Disciplinare per la violazione degli artt. 31, 3° comma e 96 N.O.I.F., deferimento tanto più doveroso laddove, come nel caso di specie, le connesse violazioni regolamentari attengono a pratiche non consentite che coinvolgono giovani calciatori”
Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 1.2.2005 celebratasi nella contumacia dei deferiti, i quali non hanno ritenuto di far pervenire nota difensiva di sorta, osserva;
I limiti del presente giudizio sono quelli fissati nella richiamata decisione della Commissione Vertenze Economiche, il cui provvedimento è divenuto peraltro definito. Essendo i fatti contestati accertati nella citata delibera non suscettibile di impugnazione e quindi definitiva, questa Decidente non può che ritenere che le violazioni ascritte coinvolgono sia i legali rappresentanti delle Società deferite, che anche queste ultime a norma dell’art. 2, comma 4, C.G.S., rispondono direttamente dell’operato dei propri legali rappresentanti;
Non resta, quindi, a questa Commissione che irrogare le sanzioni meglio descritte nel dispositivo che segue;
P.T.M.
DELIBERA:
in accoglimento del deferimento come sopra proposto e visti gli artt. 31, c.3, e 96 delle N.O.I.F. e 1 e 2, comma 3, C.G.S.;
di infliggere alla Società A.S.C.G. Aurora di Mazara del Vallo e S.S. Folgore 2000 e l’ammenda di Euro 2.000 ciascuna;
di infliggere al Sig. Arena Nicolò, legale rappresentante della A.S.C.G. Aurora l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 30.6.2005;
di infliggere al Sig. Indelicato Giuseppe, legale rappresentante della S.S. Folgore 2000 l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 30.6.2005;
Il presente provvedimento sia comunicato, a cura della Segreteria del Comitato, oltre che alle parti interessate, anche alla Commissione Vertenze Economiche F.I.G.C.
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