COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. D. MIRTO (ME) – (per posizione irregolare calciatori Iacovacci Giulio e Joppolo Marco GARA MOLTALBANO/MIRTO del 30.01.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.BARCELLONA) – Proc. n. 34/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. D. MIRTO (ME) – (per posizione irregolare calciatori Iacovacci Giulio e Joppolo Marco GARA MOLTALBANO/MIRTO del 30.01.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P.BARCELLONA) – Proc. n. 34/B Sostiene la reclamante che i calciatori in epigrafe indicati non avevavo titolo a partecipare alla gara in esame, perchè squalificati. Chiede la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico della Società Montalbano; La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ritiene che il fatto in esame vada puntualizzato, nel suo evolversi temporale, come realmente si sia verificato: a) a seguito della gara Ucriese/Montalbano dell’8.01.2005 i calciatori Joppolo Marco e Iacovacci Giulio sono stati squalificati per una gara (C.U. n. 20 del 12.01.2005 C.P. Barcellona P.G.); b) in data 16.01.2005 doveva svolgersi la gara: Montalbano/Raccuja, la stessa non è stata disputata per mancata presentazione della Società Raccuja, per questa gara la Società Montalbano, presente, ha consegnato all’arbitro la propria distinta elenco calciatori avendo cura di non includere i predetti due suoi calciatori , perchè squalificati; c) Il Giudice Sportivo di competenza, sospendeva ogni decisione in attesa di valutare e decidere sul preannuncio di reclamo da parte della Società Raccuja; d) In data 30/01/2005 si è svolta la gara Montalbano/Mirto alla quale la Società Montalbano ha fatto partecipare i due calciatori in questa sede di esame interessati, convinta la Società di appartenenza, avevano scontata la giornata di squalifica in assenza di qualsivolglia declaratoria del Giudice Sportivo in merito alla gara Montalbano/Raccuja del 16.01.2005; e) Solo in data 2.02.2005 (C.U. n. 23 C.P. Barcellona P.G.) il Giudice Sportivo locale decide che la gara del 16.01.2005 era da ripetersi per accertamento di forza maggiore per la sua non disputa pro tempore; f) Reputa, questa Decidente, che solo a far data 2.02.2005 la Società Montalbano conosce che la gara del 16.01.2005 non ha effetti ai fini della classifica e che, pertanto, deve fare scontare la giornata di squalifica ai suoi due calciatori sopra indicati. Ciò è avvenuta alla prima gara utile e cioè il 6.02.2005, quella del recupero. Si ritiene, pertanto, che non possa addebitarsi alla Società Montalbano una violazione di norme regolamentari in materia di utilizzo di calciatori; Così osservando, si DELIBERA: di respingere il reclamo della Pol. Mirto, senza addebito di tassa per le motivazioni in narrativa specificata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it