COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CAMPANARAZZU di Misterbianco – (per posizione irregolare calciatore GARA PATERNO’/CAMPANARAZZU del 26.01.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 35/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CAMPANARAZZU di Misterbianco – (per posizione irregolare calciatore GARA PATERNO’/CAMPANARAZZU del 26.01.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 35/B La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni previsto dall’art. 42 n. 3 del C.G.S.. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo a termini dello art. 29 n. 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società A.S.D. Campanarazzu di Misterbianco; di addebitare, per l’effetto, alla citata Società la tassa reclamo non versata pari ad Euro 130,00.
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