COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. REAL S.PIETRO di Milazzo – (avverso squalifica allenatore Aragona Antonino fino al 10.03.2005 – GARA REAL S.PIETRO/SPORTINSIEME del 23.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 52 del 2.02.2005) – Proc. n. 177/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. REAL S.PIETRO di Milazzo – (avverso squalifica allenatore Aragona Antonino fino al 10.03.2005 – GARA REAL S.PIETRO/SPORTINSIEME del 23.01.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C” – C.U. n. 52 del 2.02.2005) – Proc. n. 177/A Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale ha inflitto la squalifica fino al 10.03.2005 all’allenatore Aragona Antonino della Società Real S.Pietro perchè non iscritto in distinta, assumeva reiterato contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro, alla fine del primo tempo. Avverso tale provvedimento ha presentato appello la Società Real S.Pietro lamentandosi degli arbitraggi dei direttori di gara con inammissibili affermazioni. Sostiene altresì che l’atteggiamento di vibrate proteste e di toni accesi è stato tenuto anche di altri dirigenti della propria Società e che al solo Aragona il direttore di gara ha voluto far pagare le colpe di tutti. Afferma, inoltre, che il contegno tenuto non è stato nè offensivo nè violento ma soltanto irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Pertanto, chiede la rideterminazione della squalifica in un periodo più limitato; La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed esaminati i motivi di appello, osserva: Vanno disattese le affermazioni sostenute dall’odierna ricorrente in ordine alla designazione dei Direttori di gara, nonchè i giudizi formulati sul loro operato, in quanto non consentiti dalle norme federali che regolamentano l’attività agonistica; Nel merito non possono essere accolte le doglianze della Società per l’impugnato provvedimento, tenuto conto di quanto emerge chiaramente in proposito dagli atti di gara, avuto altresì riguardo al ruolo ricoperto dal tesserato in questione che l’obbligherebbe ad un contegno diverso da quello posto in essere con l’aggravante della reiterazione di soggetto già raggiunto da precedente provvedimento di squalifica; Pertanto, questo Organo Giudicante, non ravvisando elementi a sostegno di quanto sostenuto nell’odierno appello DELIBERA: di confermare la squalifica all’allenatore Aragona Antonino della Società Real S.Pietro fino al 10.03.2005; di addebitare alla medesima Società la tassa reclamo Euro 130,00.
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