COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO (ME) – (avverso squalifica calciatore Di Maria Antonio per tre gara – GARA CAMARO/SCICLI del 5.02.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA/B) – Proc. n. 178/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO (ME) – (avverso squalifica calciatore Di Maria Antonio per tre gara – GARA CAMARO/SCICLI del 5.02.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA/B) – Proc. n. 178/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in merito alla squalifica inflitta al proprio calciatore ritenendo la stessa eccessiva chiedendo una congrua riduzione tenendo conto che lo stesso giocatore non è recidivo a situazioni similari; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: i fatti documentati nel referto arbitrale sono chiari e non si prestano ad alcuna censura; la qualifica rivestita dal calciatore Di Maria Antonino, capitano della squadra, merita particolare attenzione, tenuto conto che lo stesso calciatore deve essere di esempio a tutta la squadra e pertanto non merita alcuna riduzione; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata Euro 130,00
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