COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Istanza di grazia del calciatore Triscari Giuseppe, nato il 10.03.1976, matricola n. 2558100, tesserato Pol. D.Torrenovese

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 Istanza di grazia del calciatore Triscari Giuseppe, nato il 10.03.1976, matricola n. 2558100, tesserato Pol. D.Torrenovese Si comunica che il Presidente Federale, - vista l’istanza inoltrata dal calciatore a margine, tendente ad ottenere un provvedimento di grazia con riferimento alla sanzione della squalifica fino al 30.06.2005 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D., come da C.U. n. 55 del 3.06.2004, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato, come da C.U. n. 59 del 29.06.2004, per il comportamento violento tenuto in occasione della gara finale di Coppa Sicilia Torrenovese/S.Gregorio del 30.05.2004; - rimessa l’istanza, ai sensi degli artt. 30 comma 9 dello Statuto Federale e 20 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla Corte Federale; - rilevato che la Corte Federale, nella riunione del 9 febbraio 2005 (C.U. n. 14/Cf), ha espresso “parere sfavorevole, non ritenendo sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio”; non ha riscontrato elementi atti a determinare l’adozione del provvedimento di grazia.
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