COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 ISTANZE DI GRAZIA Istanza di grazia del calciatore Romano Alessandro, nato il 21.04.1974, matricola n. 3251099, tesserato F.C. Atletico Zancle

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 23/02/2005 ISTANZE DI GRAZIA Istanza di grazia del calciatore Romano Alessandro, nato il 21.04.1974, matricola n. 3251099, tesserato F.C. Atletico Zancle Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’istanza inoltrata non può essere definita, posto che la squalifica scade alla data del 28.02.2005 e stante, quindi, la mancanza dei tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione della documentazione, per il preliminare parere della Corte Federale nella riunione che la stessa dovrà ancora fissare e per l’eventuale invio della stessa al Consiglio Federale in caso di parere favorevole.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it