COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico: U.S. Salemi per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 175/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento a carico: U.S. Salemi per violazione art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 175/A – Con nota del 10.2.2005 il Comitato Regionale ha deferito la Società U.S. Salemi per avere richiesto il tesseramento del calciatore Mammone Davide , malgrado questi fosse tesserato per la Società Pol. D. Bussoleno 2000 di Torino; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 22.2.2005, celebratasi alla presenza della deferita, osserva che alla luce degli atti trasmessi dal competente Ufficio Federale, il deferimento si appalesa fondato, atteso il tenore e la sottoscrizione della richiesta di tesseramento n° 145322 del 5.2.2005. Non vi è dubbio che la Società deve quindi rispondere della violazione ascrittale. Per quanto riguarda il calciatore Mammone Davide, sottoscritta pure nella citata richiesta malgrado già tesserato per altra Società, la Pol. D. Bussoleno 2000 di Torino, poichè questa rientra nella competenza territoriale del Comitato Piemonte, si trasmettono gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Piemonte per le determinazioni di sua competenza circa la responsabilità del calciatore nella presente vicenda. P.T.M. Visti gli artt. 40, p.4 N.O.I.F. e 13 C.G.S. DELIBERA: di infliggere alla Società Salemi l’ammenda di Euro 300,00; di trasmettere, a cura del Comitato Regionale Sicilia, copia degli atti del procedimento, nonchè copia del presente provvedimento alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte per le sue determinazioni in ordine al calciatore Mammone Davide; Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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