COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. RIVIERA DEI MARMI (TP) – (avverso squalifica calciatore Iannello Michele per 4 gare – GARA CASTELLAMMARE 94/RIVIERA DEI MARMI del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 186/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. RIVIERA DEI MARMI (TP) – (avverso squalifica calciatore Iannello Michele per 4 gare – GARA CASTELLAMMARE 94/RIVIERA DEI MARMI del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 186/A - Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al tesserato ritenendo la stessa sproporzionata rispetto ai reali fatti accaduti sul terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e convocato ritualmente il legale rappresentante della Società appellante, rileva che i fatti descritti nel referto di gara sono chiari ed inequivocabili, ma dato la loro natura che non ha provocato conseguenze ulteriori, questa Decidente la determina come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Iannello Michele (A.S. Riviera dei Marmi) per tre gare; senza addebito di tassa, non versata.
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