COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.C.R.D. Acicatena per violazione art. 9 C.G.S. – Proc. n° 165/A e 182/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.C.R.D. Acicatena per violazione art. 9 C.G.S. – Proc. n° 165/A e 182/A Con singole note del 31.1.2005 e 17.2.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere utilizzato, come si evince dai Comunicati Ufficiali nn. 50 e 55, il tecnico allenatore di base Donzuso Venero, malgrado questi fosse già tesserato per la Società Unione Fiumefreddo; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e disposta la riunione dei procedimenti, stante la evidente connessione soggettiva e oggettiva, trattasi infatti di medesima violazione commessa dalla Società e reiterata nel tempo; Fissata l’udienza decisionale per il giorno 22.2.2005, celebratasi nella contumacia della deferita, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto certificato dal competente ufficio tesseramento F.I.G.C., secondo cui il Sig. Donzuso Venero risulta già tesserato per la Società Unione Fiumefreddo. Pertanto, si ritiene integrata la violazione dell’art. 9 C.G.S., ed a carico della Società Acicatena vanno assunti i provvedimento meglio indicati in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento proposto, di infliggere alla Società Acicatena l’ammenda di Euro 500,00; di trasmettere al competente Settore Tecnico F.I.G.C. sia gli atti del procedimento che copia del presente provvedimento, per quanto di sua competenza circa la responsabilità ascrivibile al tecnico Sig. Donzuso Venero; Si comunichi alle parti interessate.
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