COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 ISTANZA DI GRAZIA Istanza di grazia del calciatore Pellicori Angelo, nato il 9.09.1970. matricola n. 2078257. già tesserato U.S. S.Maria di Licodia

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 2/03/2005 ISTANZA DI GRAZIA Istanza di grazia del calciatore Pellicori Angelo, nato il 9.09.1970. matricola n. 2078257. già tesserato U.S. S.Maria di Licodia Con riferimento all’istanza inoltrata tendente ad ottenere un particolare provvedimento di grazia in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30.06.2007 dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 40 del 12.02.2003, si comunica che l’istanza non può essere esaminata in quanto prematura. Invero la vigente normativa non consente di prendere in esame le istanze prima che il richiedente abbia scontato non meno della metà della sanzione inflittagli (cfr. art. 20 nuovo Codice di Giustizia Sportiva). Si precisa, altresì, che l’aver scontato la metà della sanzione inflitta è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la concessione del provvedimento di grazia, che è subordinato alla natura, alla sanzione e alla gravità delle infrazioni commesse all’istante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it