COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CORLEONE DELFINO CLUB (PA) –(avverso squalifica calciatore Mutolo Corrado per tre gare e inibizione dirigente Vintaloro Carlo fino al 31.5.2005 e Bonfiglio Roberta fino al 31.12.2005 – GARA ASPRA/CORLEONE DELFINO CLUB del 27.2.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA/A) – Proc. n° 204/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CORLEONE DELFINO CLUB (PA) –(avverso squalifica calciatore Mutolo Corrado per tre gare e inibizione dirigente Vintaloro Carlo fino al 31.5.2005 e Bonfiglio Roberta fino al 31.12.2005 – GARA ASPRA/CORLEONE DELFINO CLUB del 27.2.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA/A) – Proc. n° 204/A –
Letto l’appello ritulamente proposto dalla società ricorrente in ordine alle sanzioni disciplinari indicate in epigrafe perché ritenute pesanti ed esagerate, chiedendo una riduzione della stessa in misura proporzionata ai fatti effettivamente verificatisi;
Chiede nelle proprie difese un confronto con il direttore di gara ed argomenta la difesa per i propri tesserati ritenendo che i fatti addebitati non corrisponderebbero ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara preliminarmente fa presente che la richiesta istruttoria formulata dalla società appellante di confronto con il direttore di gara è inammissibile;
Nel merito questa Decidente, letto integralmente il referto e gli allegati, ritiene che i comportamentI tenutI dai calciatori e dai dirigenti sono stati puntualmente descritti e non meritano alcuna censura, poiché gli stessi sono gravi anche in relazione alle qualifiche rivestite dai dirigenti che dovrebbero dare l’esempio nei confronti di tutti i tesserati;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata (Euro 130,00)
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