COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.S.D. Harbur Sporting Club e calciatore Cultrera Claudio (già tesserato Club Juventus J.Charles) per violazione art. 40, p.4 N.O.I.F. e art. 1, c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 28/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.S.D. Harbur Sporting Club e calciatore Cultrera Claudio (già tesserato Club Juventus J.Charles) per violazione art. 40, p.4 N.O.I.F. e art. 1, c.1. C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n° 28/B Con nota del 25.1.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere richiesto il tesseramento del calciatore Cultrera Claudio, e quest’ultimo per averlo sottoscritto, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società, Club Juventus J. Charles. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 15.2.2005, celebrata nella contumacia della deferita e letta la memoria difensiva nella quale la Società invoca la propria buona fede, per essersi fidata di mere dichiarazioni del calciatore predetto; ritenute in conducenti ai fini del decidere le motivazioni addotte e considerato che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40, N.O.I.F., e art. 1, C.G.S. P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società A.S.D. Harbur Sporting Club l’ammenda di Euro 500,00; di squalificare il calciatore Cultrera Claudio a tutto il 30 Aprile 2005; Il presente provvedimento va comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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