COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING CLUB R.C.B. di Marsala – (per posizione irregolare calciatore – GARA ATLETICO CALCIO ALCAMO/ SPORTING R.C.B. del 20.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 193/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING CLUB R.C.B. di Marsala – (per posizione irregolare calciatore – GARA ATLETICO CALCIO ALCAMO/ SPORTING R.C.B. del 20.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”G”) – Proc. n. 193/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Adragna Vincenzo nato il 21.03.1971 schierato dalla Società Atletico Calcio Alcamo nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Adragna Vincenzo nato il 21.03.1971 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n. 40 del 15.12.2004 veniva resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per cinque gare, più altra giornata di squalifica per raggiunta quarta ammonizione; In forza di detta sanzione il calciatore Adragna non poteva prendere parte alla gara del 19.12.2004 e fino al 13.02.2005 (gara con la Società E Che Guevara) conseguentemente la sanzione citata slittava al 20.02.2005 – gara in esame – a cui, ripetesi, non poteva partecipare; Ciò posto; DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Calcio Alcamo la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di Euro 150,00; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Lo Monaco Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 10.04.2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere, altresì, una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Adragna Vincenzo nato il 21.03.1971; senza addebito di tassa.
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