COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI S.AGATA (ME) – (avverso delibera G.S. reiezione reclamo – C.U. n° 55 del 16.2.2005 – GARA CIAPPAZZI/CITTA’ DI S.AGATA del 29.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n° 188/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. CITTA’ DI S.AGATA (ME) – (avverso delibera G.S. reiezione reclamo – C.U. n° 55 del 16.2.2005 – GARA CIAPPAZZI/CITTA’ DI S.AGATA del 29.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n° 188/A – L’appellante chiede che sia applicata in danno della Società Ciappazzi la sanzione “della perdita della partita” evidenziando che l’alterazione del potenziale atletico, avvenuta “deliberatamente” ha inficiato la regolarità della gara tanto all’effetto di tale alterazione quanto per le conseguenze di natura psicologica connesse e conseguenti ai fatti in questione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva quanto segue: 1) Le ragioni espresse dalla appellante non appaiono fondate. L’art. 12 del C.G.S. è infatti di chiara applicazione laddove, verificatisi fatti imputabili ad accompagnatori che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico, esclude che possa applicarsi la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; 2) Peraltro la statuizione del G.S. aderente alla norma in questione, non appare quella minima che vorrebbe l’appellante, posto che in applicazione del disposto di cui all’art. 12 n° 1 ultimo periodo, alla Società Ciappazzi è stata pure inflitta la sanzione dell’ammenda; 3) Quanto al c.d. elemento psicologico, non si può qui non rilevare che il direttore di gara, nel foglio aggiuntivo al referto specifica di avere continuato la gara “in tutta serenità” e tale affermazione esplicita esclude sul punto dubbi si sorta e rende in conducente la richiesta di audizione dell’arbitro formulata dall’appellante; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto della A.S. Città di S.Agata. con addebito di tassa reclamo, non versata (Euro 130,00)
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