COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. MINEO (CT) – (per posizione irregolare calciatore – GARA CANICATTINESE/MINEO DEL 20.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. n. 194/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RICORSI
A.S. MINEO (CT) – (per posizione irregolare calciatore – GARA CANICATTINESE/MINEO DEL 20.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F”) – Proc. n. 194/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Ferla Francesco nato il 4.09.1988 schierato dalla Società Canicattinese nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualemente proposto, con cui la Società Mineo ipotizza che sotto la identità di Ferla Francesco abbia preso parte, alla gara, altra persona ed a sostegno di detta tesi sostiene di avere invitato il Direttore di gara a procedere a nuova identificazione, avvenuta a fine gara;
Letto il supplemento di referto richiesto all’arbitro, il quale afferma di avere proceduto ad una nuova identificazione e di poter affermare senza ombra di dubbio che il calciatore riidentificato era lo stesso calciatore identificato prima della gara, alla quale ha partecipato;
Ciò posto;
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa, pari ad Euro 130,00, non inviata.
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