COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.P. STRASATTI 2000 di Marsala (TP) – (avverso reiezione reclamo punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, penalizzazione di un punto ed ammenda di Euro 150,00 – GARA BOSCAIOLI/STRASATTI 2000 del 19.02.2005) – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H”) – Proc. n. 210/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.P. STRASATTI 2000 di Marsala (TP) – (avverso reiezione reclamo punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, penalizzazione di un punto ed ammenda di Euro 150,00 – GARA BOSCAIOLI/STRASATTI 2000 del 19.02.2005) – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”H”) – Proc. n. 210/A
L’appellante chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e la ripetizione della gara, giustificando il ritardo nell’organizzazione della trasferta a causa dell’indisponibilità dei calciatori Juniores, impegnati a scuola fino alle ore 14.00;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
L’esame dell’appello proposto dalla Società Strasatti evidenzia che la trasferta, per ragioni che esulano dal merito della questione in essere, è stata organizzata in netto ritardo rispetto ai tempi utili ad evitare conseguenze nel caso di imprevisti comunque possibili;
L’appellante dichiara infatti che “se non avessimo avuto il guasto meccanico, avremmo raggiunto il campo di Vita intorno alle 15.10., 15.15”, quindi in ritardo rispetto all’orario di inizio (ore 15.00) pur se nel tempo di rispetto;
A nulla rileva poi il richiamo a caso ritenuto analogo, trattandosi di fattispecie del tutto diversa;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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