COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.C.R.D. ACICATENA (CT) – (avverso squalifica per tre gare – GARA ACICATENA/TRECASTAGNI del 13.02.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 201/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.C.R.D. ACICATENA (CT) – (avverso squalifica per tre gare – GARA ACICATENA/TRECASTAGNI del 13.02.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 201/A L’appellante chiede l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo o la sostituzione della stessa con altra più adeguata ai fatti riguardanti l’Assistente di linea descritti in termini riduttivi della responsabilità (“banale azione ludica”). La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e l’appello ritualmente proposto, osserva: l’episodio descritto dall’A.A. e poi confermato dallo stesso, con l’aggiunta di nuovi particolari, nel supplemento di referto, è tutt’altro che banale, nè può pensarsi ad un’azione “ludica”, che sarebbe consistita nel bersagliare con due colpi di pistola giocattolo l’Assistente intento alla direzione della gara. Tanto più che l’assistente oggetto dei due colpi ha potuto vedere un adulto incitare il ragazzo con l’arma in mano a sparare, con ciò comunque dimostrandosi ulteriormente il nesso tra il fatto e lo svolgersi della gara stessa; La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare adeguata alla gravità del fatto in questione e alle conseguenze riportate dall’Assistente ascrivibili senza dubbio di sorta a sostenitori della squadra di casa e quindi alla Società Acicatena per responsabilità oggettiva; Va tuttavia rilevato che il Giudice Sportivo non ha preso in considerazione gli altri fatti descritti dal Direttore di Gara nell’allegato al rapporto, alla voce “comportamento del pubblico” e “segue varie” avendo soffermato la sua attenzione ai fini sanzionatori ai soli fatti descritti dall’Assistente. Ciò si evidenzia, a norma dell’art. 34 n. 4 C.G.S., per quanto in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, con la conferma della sanzione della squalifica del campo per tre giornate di gara; di infliggere altresì alla Società A.C.R.D. Acicatena ex art. 34 n. 4 C.G.S., in relazione ai fatti descritti come sopra dal Direttore di gara l’ammenda di Euro 300,00; Con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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