COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare G.S. ENNA CALCIO (EN) – (avverso decisione G.S. ripetizione GARA ENNA/A.LIB.RARI NANTES del 13.02.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 205/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare G.S. ENNA CALCIO (EN) – (avverso decisione G.S. ripetizione GARA ENNA/A.LIB.RARI NANTES del 13.02.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 205/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara indicata in epigrafe e con il quale si sostiene che la Società A. Lib. Rari Nantes non abbia posto la necessaria diligenza nell’approntamento della trasferta per la quale occorre tenere nel debito conto di eventi sfavorevoli ma possibili; chiede quindi di infliggere alla Società A.Lib. Rari Nantes la punizione della perdita della gara. A sostegno delle proprie tesi difensive allega attestazione del compartimento della Polizia Stradale di Catania – Sezione di Enna – Squadra di P.G. e Infortunistica, nonchè copia della decisione del Giudice Sportivo per un caso analogo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese articolate nell’atto di appello rileva: preliminarmente fa presente che l’attestazione del comportamento della Polizia Stradale di Catania – Sezione di Enna – Squadra di P.G. e Infortunistica non fa che avvalorare quanto già attestato nella certificazione allegata al reclamo della Società A.Lib. Rari Nates allegata al reclamo proposto al Giudice Sportivo, che ha ritenuto fondate le richieste formulate dalla predetta Società; ritenuto, peraltro, che non può essere accolta la tesi difensiva proposta dalla Società ricorrente in ordine alla segnalazione del caso analogo, poichè trattasi di fattispecie diversa, questa Decidente, ritiene che il presente appello non merita accoglimento; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata Euro 130,00.
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