COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: Antonuccio Salvatore – Dirigente Pol. OR.SA. di Barcellona P.G. (ME) – Proc. n° 185/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: Antonuccio Salvatore – Dirigente Pol. OR.SA. di Barcellona P.G. (ME) – Proc. n° 185/A - Il Procuratore Federale; esaminati gli atti relativi ad una comunicazione del 24.1.2005 del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri riguardante presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Salvatore Antonuccio, Dirigente tesserato della Pol. Or:Sa di Barcellona P.G.; Rilevato, sulla base di quanto risulta dalla suddetta documentazione, che il Sig. Salvatore Antonuccio ha presentato denuncia presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per falso ideologico personale nei confronti dell’arbitro effettivo Giovanni De Salvo della Sezione A.I.A. di Messina; Considerato che non risulta concessa alcuna autorizzazione al Sig. Salvatore Antonuccio ad adire le vie legali nei confronti del Sig. Giovanni De Salvo, come risulta dalla nota del 10 Febbraio 2005 del Segretario della F.I.G.C., e che, pertanto, il Sig. Salvatore Antonuccio ha agito in violazione della clausola compromissoria prevista dall’art. 27, commi 2 e 4, dello Statuto Federale; Ritenuto che i fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 27, commi 2 e 4 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel caso in esame è messa in discussione la sovranità della Federazione nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze – cfr. decisione della C.A.F. pubblicata nel C.U. n° 5 del 1995/96) e dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile al Sig. Salvatore Antonuccio, Dirigente tesserato con la Pol. Or.Sa. Di Barcellona Pozzo di Gotto; Vista la proposta del relatore Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Avaiano; Visto l’art. 28, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva; Ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare il sopra indicato Dirigente, in epigrafe specificato, per rispondere della violazione di cui all’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto della F.I.G.C., per avere eluso l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva come descritto nella parte motiva; Contestati i superiori addebiti la parte deferita è stata convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 15 Marzo 2005, con inizio alle ore 16.00; l’interessato deferito non si è presentato né ha fatto pervenire giustificazioni in merito; sono presenti il rappresentante la Procura Federale – Avv. Carlo Fabbri e rappresentante A.I.A. – Vice C.R.A. Dr. Arturo Giardina; In assenza di eccezioni e opposizioni di sorta sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito sinteticamente riportate: “Ritenere l’odierno deferito responsabile delle violazioni di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendogli la inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 comma 1 (punto e) del C.G.S. – fino al 30.6.2006”; La condotta posta in essere dal Dirigente deferito Sig. Antonuccio Salvatore, oggetto dell’odierno giudizio, trova postulazione da atti documentali (denuncia per falso ideologico presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti dell’arbitro effettivo De Salvo Giovanni della Sezione A.I.A. di Messina), per cui non è abbisognevole, per la conseguente statuizione di responsabilità, di ulteriore attività istruttoria accertativa; La obbligatorietà dell’accettazione della piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati, è sancita da espressa norma statutaria, l’odierno Dirigente deferito ha agito in violazione della predetta clausola compromissoria con propria iniziativa personale tendente alla elusione dell’obbligo sopra richiamato; di detta contestata condotta ne deve rispondere a norma delle vigenti disposizioni in materia; Pertanto, visto l’art. 27 commi 2 e 4 dello Statuto Federale, l’art. 1 comma 1 e l’art. 14 comma 1 punto e) del C.G.S.; DELIBERA: di ritenere il Sig. Antonuccio Salvatore, Dirigente Società Or:sa: di Barcellona P.G. (ME), responsabile dei capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, debitamente notificatogli, infliggendogli, a tutti gli effetti, la inibizione di cui all’art. 14 C.G.S. – fino al 30.6.2006; La presente delibera va notificata all’interessato, alla Società di appartenenza, nonché alla Procura Federale e all’A.I.A.
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