COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SFARANDINA di Castell’Umberto (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 – GARA SFARANDINA/SANTANGIOLESE del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. N° 224/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. SFARANDINA di Castell’Umberto (ME) – (avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 – GARA SFARANDINA/SANTANGIOLESE del 6.3.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. N° 224/A –
L’appellante sostiene che l’arbitro abbia compiuto due errori di trascrizione delle sostituzioni, avendo in realtà mantenuto in campo la presenza contemporanea di sei calciatori giovani e poi di cinque calciatori giovani, quindi come da regolamento;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara e particolarmente nello statino di fine gara, che risulta liberamente sottoscritto dalla dirigenza della Società Sfarandina;
Ciò vanifica le altre affermazioni riportate dall’appellante, peraltro sfornite di prova alcuna;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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