COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MONTALLEGRO (AG) – (avverso squalifica al calciatore Iati Pasquale fino al 30.6.2006; squalifica al calciatore Dimora Rosario per tre gare; Ammenda di € 50,00 – GARA MONTALLEGRO/VILLASETA del 20.02.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 29 C.P. Agrigento del 23.2.2005) – Proc. n° 44/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MONTALLEGRO (AG) – (avverso squalifica al calciatore Iati Pasquale fino al 30.6.2006; squalifica al calciatore Dimora Rosario per tre gare; Ammenda di € 50,00 – GARA MONTALLEGRO/VILLASETA del 20.02.2005 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 29 C.P. Agrigento del 23.2.2005) – Proc. n° 44/B – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente nega gli addebiti statuiti ai propri tesserati perché non avvenuti e si lamenta che i fatti sono stati “travisati e inventati al fine di potere giustificare le gravi sanzioni inflitte”. Chiede, di conseguenza il loro annullamento e in subordine una loro sensibile riduzione; Chiede, inoltre, l’annullamento della gara per “incompatibilità ambientale in quanto l’arbitro risiede ad Agrigento”. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva: dagli atti di gara si evince in maniera inequivocabile l’atto di particolare gravità addebitato al calciatore Iati Pasquale; le relative risultanze non permettono la postulazione delle richieste in merito avanzate dalla Società di appartenenza; La stessa considerazione va puntualizzata nei confronti del calciatore Dimora Rosario, ritenendo la sanzione a suo carico inflitta rispondente all’infrazione consumata; In ordine all’ammenda la stessa non è impugnabile a norma dell’art. 41 del C.G.S.; Infine, va disattesa la richiesta di annullamento della gara per “incompatibilità ambientale”, non prevista né contemplata da norme regolamentari in materia. Ciò posto; DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla Società A.S. Montallegro.
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