COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA JUVENTUS J.CHARLES/FIAMMA RAGALNA del 5.3.2005- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 212/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. FIAMMA RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA JUVENTUS J.CHARLES/FIAMMA RAGALNA del 5.3.2005- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 212/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Riccobello Nunzio, nato il 21.11.1965, schierato dalla Società Juventus J.Charles nella gara prima indicata , sostenendo che lo stesso, essendo tesserato come tecnico, non poteva partecipare alla gara medesima; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Riccobello Nunzio, nato il 21.11.1965, risulta regolarmente tesserato per la Società Juventus J.Charles anche come calciatore, a ciò consente la normativa in vigore che prevede il tesseramento quale calciatore ai tecnici tesserati come allenatori, sempre nella stessa squadra; P.Q.M DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa, pari ad Euro 130,00, non inviata.
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