COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. RAGAZZINI GENERALI (CT) – (avverso perdita della gara per 0-3; 1 punto di penalizzazione, ammenda di Euro 150,00 – GARA PIANO TAVOLA/RAGAZZINI GENERALI del 26.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 213/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. RAGAZZINI GENERALI (CT) – (avverso perdita della gara per 0-3; 1 punto di penalizzazione, ammenda di Euro 150,00 – GARA PIANO TAVOLA/RAGAZZINI GENERALI del 26.02.2005 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIR. “E” – C.U. n° 59 del 2.3.2005) - Proc. n° 213/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni alla stessa inflitte, asserendo che l’arbitro avrebbe omesso di annotare nel suo rapporto l’intenzione della Società di attingere, per la sostituzione dell’assistente di parte, da calciatori di riserva o da chi era stato precedentemente sostituito. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente non hanno alcun pregio, perché affidate alle labiali affermazioni dell’appellante, che non trovano alcun riscontro negli atti di gara; Pertanto, in assenza di elementi oggettivi va rilevato che dal rapporto arbitrale risulta con evidenza il comportamento omissivo della Società che, con la sua condotta, ha determinato la sospensione della gara; A margine il rilievo che, a mente dell’art. 41 C.G.S., la pena pecuniaria è inappellabile. P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto;
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