COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. REAL ACI (CT) – (avverso perdita gara; squalifica calciatori Seminara Eugenio per cinque gare, Barbagallo Francesco per tre gare, Principato Carmelo per tre gare, Colotti Gerardo per due gare, Leonardi Sebastiano per due gare – Fassari Carmelo Claudio per due gare e ammenda di Euro 250,00 più Euro 150.00 – GARA REAL ACI/SPORTINCONTRO S.GIORGIO del 6.3.05 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 217/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. REAL ACI (CT) – (avverso perdita gara; squalifica calciatori Seminara Eugenio per cinque gare, Barbagallo Francesco per tre gare, Principato Carmelo per tre gare, Colotti Gerardo per due gare, Leonardi Sebastiano per due gare – Fassari Carmelo Claudio per due gare e ammenda di Euro 250,00 più Euro 150.00 – GARA REAL ACI/SPORTINCONTRO S.GIORGIO del 6.3.05 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. n° 217/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo che si ritengono sproporzionati rispetto ai fatti, secondo le tesi prospettate nelle proprie difese, realmente accaduti; Chiede che la Commissione Disciplinare voglia instaurare un confronto-dibattito con il Direttore di gara e appellandosi alla clemenza di questa Decidente, rivedere i provvedimenti impugnati con maggiore oculatezza le squalifiche dei giocatori, ripristinare il risultato in campo e, ove possibile, ridurre la pena pecuniaria inflitta; La Commissione Disciplinare, preliminarmente fa presente di non entrare nel merito del contenuto delle difese svolte dalla Società appellante, per le quali si rimanda alla Presidenza per adottare gli eventuali provvedimenti a carico degli interessati; In via preliminare si rileva ancora che non può essere accolta la richiesta istruttoria di confronto-dibattito perché inammissibile; Letti gli atti di gara ed il supplemento di gara nel quale è chiaro e non si presta ad alcuna censura il contenuto di quanto accaduto nel terreno di giuoco e pertanto le difese svolte dalla Società appellante non sono meritevoli di accoglimento; Ritenuto, però, che i comportamenti tenuti dai calciatori, rubricati in maniera esatta, possono essere determinati come da dispositivo, mentre in merito alle altre sanzioni sia in ordine alla perdita della gara, nonché alle ammende, queste non possono essere accolte, in quanto i comportamenti tenuti dai tesserati non meritano alcuna riforma di punibilità; P.Q.M. Visto l’art. 41 C.G.S. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00, alla Società Ass. Calcio Licata.
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