COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico A.S. Agrigentina e calciatori Alongi Mirco (già tesserato A.P. Kokalos di Agrigento) per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n° 183/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico A.S. Agrigentina e calciatori Alongi Mirco (già tesserato A.P. Kokalos di Agrigento) per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme di tesseramento – Proc. n° 183/A Con nota del 21.2.2005, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società A.S. Agrigentina per avere richiesto il tesseramento del calciatore Alongi Mirco e quest’ultimo per averlo sottoscritto, malgrado già tesserato per altra Società, la A.P. Kokalos di Agrigento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, fissata l’udienza di trattazione per il giorno 8.3.2005, celebratasi alla presenza della sola Società, osserva che il presente deferimento ha natura documentale e si appalesa fondato alla luce degli atti trasmessi dal competente Ufficio Tesseramento. Da tali atti si evince incontestabilmente l’irregolarità della richiesta di tesseramento, oggi archiviata. Poiché il comportamento ascritto ed acclarato integra gli estremi della violazione dell’art. 1 C.G.S., questa Decidente non può che applicare le sanzioni di rito, meglio in dispositivo indicate; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto di infliggere alla A.S. Agrigentina l’ammenda di Euro 1.000,00; di squalificare il calciatore Alongi Mirco (tesserato A.P. Kokalos di Agrigento) fino a tutto il 30.5.2005; Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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