COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. RIPOSTO (CT) – (avverso squalifica per 3 gare calciatore Valastro Giovanni – GARA GARDEN SPORT MESSINA/RIPOSTO del 6.3.2005 CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 233/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. RIPOSTO (CT) – (avverso squalifica per 3 gare calciatore Valastro Giovanni – GARA GARDEN SPORT MESSINA/RIPOSTO del 6.3.2005 CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B” – C.U. n° 61 del 9.3.2005) – Proc. n° 233/A –
Letto l’appello proposto, esaminati gli atti di gara, si osserva: certamente il calciatore interessato si è reso responsabile della censurata condotta in gara, così come correttamente ammesso anche dalla Società di appartenenza, odierna ricorrente;
La disamina del fatto contestato, chiaramente indicato nel rapporto di gara, non fornisce particolari indicativi circa eventuali conseguenze fisiche provocate, idonee a finalizzare violento il gesto posto in essere;
Ciò posto;
DELIBERA:
di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Valastro Giovanni (Riposto);
per l’effetto non si addebita tassa
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