COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS CERAMI (EN) – (avverso delibera Giudice Sportivo, punizione sportiva perdita della gara per 0 – 3 ed ammenda di Euro 200,00 e squalifica calciatori vari; – GARA LIBERTAS CERAMI/SAN SEBASTIANO del 20.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 239/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS CERAMI (EN) – (avverso delibera Giudice Sportivo, punizione sportiva perdita della gara per 0 – 3 ed ammenda di Euro 200,00 e squalifica calciatori vari; - GARA LIBERTAS CERAMI/SAN SEBASTIANO del 20.03.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n. 65 del 23.03.2005) – Proc. n. 239/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che l’atto di appello prodotto non è stato, come doveva, contestualmente notificato alla controparte; L’appello stesso non è neanche indirizzato alla Società avversaria; tale mancato adempimento, preclude l’esame di merito per la parte dell’atto di opposizione che tratta l’esito della gara (art. 29 punti 5 e 9 e 42 punto 1 C.G.S.; Pertanto, l’appello limitatamente alla parte sopra evidenziata è inammissibile; Per quanto attiene i provvedimenti disciplinari la Commissione Disciplinare letti i motivi a difesa; sentito il rappresentante della ricorrente; esaminate le singole circostanze che interessano quanti raggiunti da provvedimenti disciplinari impugnati; valutato il ruolo e la qualifica rivestita; preso atto che la stessa Società di appartenenza, oggi ricorrente, valuta “degno di censura il comportamento ingiustificabile ed inqualificabile dei propri tesserati coinvolti; ritiene di valutare le singole responsabilità come da dispositivo; pertanto, DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto, limitatamente alla parte e per i motivi in narrativa evidenziati; di confermare la squalifica a carico di Nicastro Antonino, di determinare la squalifica a carico di La Blunda Giuseppe fino al 31.12.2005 e la squalifica a carico dei calciatori Bertino Antonino, Biondo Sandro, Sillaro Sandro per 5 gare e quella a carico di Sillaro Mario per 4 gare (tutti Lib. Cerami); di determinare in Euro 100,00 l’ammenda a carico della Società Libertas Cerami; per l’effetto non si dispone addebito di tassa.
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