COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. FERLA (SR) – (avverso squalifica calciatori Galioto Marco e Pisasale Moreno per 4 gare e squalifica al tesserato Iaci Carmelo fino al 15.5.2005 – GARA FERLA/NOTO del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 65 del 23.3.2005) – Proc. n° 240/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. FERLA (SR) – (avverso squalifica calciatori Galioto Marco e Pisasale Moreno per 4 gare e squalifica al tesserato Iaci Carmelo fino al 15.5.2005 – GARA FERLA/NOTO del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 65 del 23.3.2005) – Proc. n° 240/A Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale con decisioni pubblicate sul C.U. n° 65 del 23.3.2005, ha squalificato per 4 gare i calciatori Galioto Marco e Pisasale Moreno con la seguente motivazione : “per ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario a fine gara” e fino al 15.5.2005 Iaci Carmelo, con la seguente motivazione: “per avere spintonato un calciatore avversario e, successivamente, colpito lo stesso con calci e pugni a fine gara”. Avverso tali sanzioni disciplinari ha presentato appello la Società A.S. Ferla sostenendo che i provvedimenti impugnati risultano sproporzionati rispetto ai fatti accaduti per la provocazione dei tesserati avversari e, pertanto, ne chiede una congrua riduzione; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: Dal referto arbitrale si appelesa sicuramente un contegno particolarmente aggressivo posto in essere congiuntamente dei calciatori sanzionati, unitamente all’assistente Iaci Carmelo in danno di un calciatore avversario (Ferlisi Balduino); fatto meritevole dei provvedimenti assunti in primo grado, che si condividono; Ciò posto; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00 alla Società Ferla.
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