COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. JUVE SCALA MARINA (ME) – (avverso squalifica calciatore Giorgianni Salvatore per 4 gare – GARA PIEDIMONTE/JUVE SCALA MARINA del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 241/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 6/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. JUVE SCALA MARINA (ME) – (avverso squalifica calciatore Giorgianni Salvatore per 4 gare – GARA PIEDIMONTE/JUVE SCALA MARINA del 20.3.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B”) – Proc. n° 241/A – Letto l’appello ritualmente presentato dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica indicata in epigrafe perché ritenuta eccessiva rispetto a quanto rappresentato chiedendone una riduzione; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, sentito il legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale che reiterando il contenuto delle proprie difese chiede la riduzione della squalifica, osserva: Il fatto censurato è descritto nel referto arbitrale in maniera chiara, ma la sanzione inflitta può essere determinata in quella indicata in dispositivo, tenuto conto che non ha prodotto ulteriori conseguenze di qualsivoglia natura; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Giorgianni Salvatore (Juve Scala Marina) in tre gare; senza addebito di tassa non versata.
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